Consiglio Aff. Economici

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“In ogni parrocchia vi sia il consiglio per gli affari economici, che è retto, oltre che dal diritto universale, dalle norme date dal Vescovo diocesano; in esso i fedeli, scelti secondo le medesime norme, aiutano il parroco nell’amministrazione dei beni parrocchiali, fermo restando il disposto del can. 532” (cioè la personale responsabilità del parroco, in quanto legale rappresentante) cfr. C.I.C., can. 537.

La particolare natura della parrocchia esige che l’amministrazione del patrimonio e delle attività parrocchiali sia compiuta non senza il consiglio e la partecipazione dei christifideles laici. Più precisamente: non da loro, ma con loro. La regola del Consiglio affari economici non è la “democrazia”, – istituzione non ecclesiale, – ma la “comunione” ricercata nella libertà del confronto e nella responsabilità. La funzione “consultiva” del Consiglio non va sminuita al punto da declassarlo a livello di “commissione tecnica” incaricata di dare un parere su di una questione, limitatamente all’aspetto economico; il Consiglio ha una competenza “parrocchiale”, e cioè tecnicoamministrativa e pastorale.